Ordinanza n.45 del 1981
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ORDINANZA N.45

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1979 dal Pretore di Carpi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Denti Maria e Mantovani Calpurnia ed altra e tra Bollini Luciana e Soliani Vittorina ed altro, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1979, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 398 del 12 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con sentenza n. 11/1979, provvisoriamente esecutiva, il Giudice conciliatore di Carpi aveva dichiarato cessata la proroga del contratto di locazione dell'immobile sito in Carpi, via Giusti 1, piano 1o, condannando l'inquilina Denti Maria al rilascio alla data del 31 ottobre 1979 dell'immobile medesimo a favore delle locatrici Mantovani Calpurnia e Bollini Luciana, delle quali aveva accertato le necessità abitative; che con sentenza n. 12/1979, provvisoriamente esecutiva, lo stesso giudice aveva disposto il rilascio alla data del 31 ottobre 1979, in danno della inquilina Bollini e a favore dei locatori Soliani Vittorina e Vignoli Mario per necessità abitative di questi ultimi dell'appartamento, sito in Carpi, Via Torricelli 8, piano 4o;

che il Pretore di Carpi, adito dalla Denti, con ricorso notificato il 18 aprile 1979, per la riforma della sentenza n. 11/ 1979, e dalla Bollini per la riforma della sentenza n. 12/1979, revocata la provvisoria esecuzione delle due pronunce di prime cure, eseguita l'ispezione dei locali abitati dai Soliani e Vignoli e riuniti, su richiesta delle locatrici Mantovani e Bollini, i due procedimenti ritenne, con ordinanza emessa il 27 giugno 1979, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata dalla Bollini in riferimento all'art. 3 Cost. e fatta propria dalla Denti, dell'art. 59 legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla duplice considerazione a) che la norma < riconoscendo la facoltà di recesso del locatore solo nell'ipotesi di contratti soggetti a proroga legale, e dunque solo nelle ipotesi in cui il conduttore abbia un reddito inferiore agli otto milioni di lire, negandola invece nei confronti dei conduttori il cui reddito sia superiore a tale importo, pone in essere, col riservare ai conduttori meno abbienti una posizione deteriore rispetto a quella riservata ai conduttori economicamente privilegiati, una discriminazione irrazionale in riferimento all'art. 3 Costituzione > e b) che la legge 392/ l978 introdurrebbe ingiustificata discriminazione anche tra i locatori escludendo il recesso, per necessità di costoro, dai soli contratti non soggetti a proroga; che con la stessa ordinanza sollevò d'ufficio e giudicò non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità dell'art. 56 della legge 392/1978, che disciplina le modalità del rilascio affidando allo stesso giudice della cognizione la fissazione della data della esecuzione e, di conseguenza, ponendo nel nulla gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti;

che la ordinanza pretorile è stata regolarmente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 12 dicembre 1979 e iscritta al n. 710 R.O. 1979, ma non sono pervenuti dalla cancelleria della Pretura di Carpi i fascicoli d'ufficio e delle parti; che nessuna delle parti si è costituita in questa sede, mentre, con atto depositato il 24 dicembre 1979 nella cancelleria della Corte, ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la infondatezza delle questioni;

considerato che con sentenza 22/1980 questa Corte, provvedendo su incidenti, nei quali erano stati denunciati, a volte, il solo art. 59 e, a volte, il solo art. 65, o infine il combinato disposto degli stessi, ha reputato < ingiustificabile la disparità di trattamento tra diversi locatori, tutti versanti nel medesimo stato di necessita, ad alcuni soltanto dei quali consente di ottenere la disponibilità dell'appartamento dato in locazione laddove il diritto di recesso deve spettare a tutti i locatori che si trovino nelle medesime condizioni di necessità previste dall'art. 59, primo comma, n. 1 della legge 392/1978 e prescindere dalla diversa disciplina legale o contrattuale nella quale esso viene ad operare > e, pertanto, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1 e 65 della legge 392/1978 nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga;

che, con ordinanza 88 del 1980, ha colto il senso della sentenza 22/1980 non già in ciò che l'art. 59 fosse in contrasto con l'art. 3 per aver ingenerato discriminazione in tema di recesso esercitato nei confronti dei conduttori aventi un reddito inferiore agli otto milioni annui, sebbene in ciò che < la disparità di trattamento in tema di recesso dovesse essere eliminata estendendosi il diritto anche ai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga anziché eliminandosi in ogni caso la facoltà di recesso > e, pertanto, ha dichiarato per un verso manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58,59 n. l, 65 della legge 27 luglio l 978, n. 392 nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga, perchè già dichiarato illegittimo con sentenza n. 22 del 1980, e per altro verso manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del'art. 59 della legge n. 392 del 1978 perchè già ritenuta non fondata con la sentenza 22/1980 (risultati ribaditi con la ordinanza 130/1980, dichiarativa della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, già dichiarate manifestamente infondate con la ordinanza n. 88 del 1980);

che, tali essendo i precedenti, la Corte non può non dichiarare manifestamente infondata la prima questione di costituzionalità sollevata nell'ordinanza di rimessione per essere stata questa ritenuta fondata nelle decisioni passate in rassegna, a nulla rilevando che il pretore, in ciò seguendo alcuni dei giudici di merito, sulle cui ordinanze fu resa la sentenza 22/ 1980, abbia scelto a bersaglio il solo art. 59, comecchè offensivo dell'art. 3, e abbia argomentato anche dalla diversa consistenza dei redditi annui dei conduttori, peraltro non accertata almeno a stare alla ordinanza di rimessione (i fascicoli lo si ripete non sono stati trasmessi) in concreto dal giudice a quo;

che, anche in considerazione della revoca, disposta dal Pretore, della provvisoria esecuzione delle sentenze di rilascio rese dal Conciliatore di Carpi, si appalesa allo stato manifestamente irrilevante la questione di legittimità dell'art. 56 della legge 392 del 1978, che disciplina le modalità del rilascio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già tale giudicata, a seguito della sentenza 22/1980, con le ordinanze 88/1980 e 130/1980, e inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 56 della stessa legge; questioni sollevate dal Pretore di Carpi con ordinanza 27 giugno 1979 (n. 710/1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/03/81.